La Corte Costituzionale, con sentenza n. 174 depositata il 22 ottobre 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, Legge n. 604/1966, limitatamente alle parole «se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro», ampliando così le tutele economiche spettanti ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e illegittimamente licenziati da datori di lavoro di piccole dimensioni.
La questione è stata sollevata dal Tribunale di Livorno nell’ambito di una controversia relativa al licenziamento disciplinare di una lavoratrice impiegata, con contratto a tempo indeterminato e part-time, presso uno studio dentistico. La dipendente era stata assunta nel 2003 e aveva svolto la propria attività senza soluzione di continuità. Nel 2024 il datore di lavoro le aveva contestato alcune violazioni connesse alle procedure di sterilizzazione degli strumenti e, dopo l’irrogazione di precedenti sanzioni disciplinari, aveva proceduto al licenziamento per giusta causa.
Il giudice rimettente aveva rilevato diversi profili di illegittimità del licenziamento, tra cui la mancata preventiva contestazione degli addebiti e l’assenza di adeguata prova della riconducibilità dei fatti alla lavoratrice. Tali vizi, pur potendo determinare l’illegittimità del recesso, non rientravano, tuttavia, nelle ipotesi di licenziamento nullo o discriminatorio, alle quali si applica la tutela reintegratoria piena ex art. 18, St. Lav., indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa.
Poiché il rapporto era iniziato prima del 7 marzo 2015 e il datore di lavoro occupava meno di 15 dipendenti, il regime applicabile era quello previsto dall’art. 8, Legge n. 604/1966, secondo cui, in caso di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, il datore di lavoro può scegliere tra la riassunzione e il pagamento di un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La stessa norma consente, però, di aumentare l’importo massimo fino a 10 mensilità per il lavoratore con un’anzianità superiore a 10 anni e fino a 14 mensilità per chi abbia maturato un’anzianità superiore a 20 anni, purché il datore occupi più di 15 lavoratori.
Proprio quest’ultimo requisito dimensionale è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo.
Secondo il Tribunale di Livorno, il limite massimo di 6 mensilità non consentiva di personalizzare adeguatamente il risarcimento in relazione alla gravità dell’illegittimità commessa, né garantiva una tutela realmente compensativa e dissuasiva. La ristrettezza della forbice indennitaria finiva, inoltre, per trattare allo stesso modo situazioni molto diverse, accomunando vizi di modesta rilevanza e violazioni particolarmente gravi.
La Corte Costituzionale ha condiviso queste argomentazioni, ritenendo eccessivamente contenuta la tutela compresa tra 2,5 e 6 mensilità, in quanto impedisce al giudice di adeguare l’indennizzo alla concreta entità del pregiudizio subito. Il sistema determina una liquidazione sostanzialmente standardizzata, incapace di riflettere le caratteristiche del caso concreto e di assicurare il necessario effetto deterrente nei confronti del datore di lavoro. La disciplina risulta, quindi, incompatibile con i principi di eguaglianza, dignità del lavoratore, tutela del lavoro e adeguatezza del rimedio risarcitorio, anche alla luce dell’art. 24, Carta sociale europea.
La Corte ha valorizzato anche il confronto con la disciplina applicabile ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015. Per questi ultimi, dipendenti da imprese di piccole dimensioni, l’art. 9, D.Lgs. n. 23/2015, prevedeva in origine un analogo tetto massimo di 6 mensilità. Tale limite è stato rimosso dalla sentenza n. 118/2025 della Corte Costituzionale, con la conseguenza che, in determinate ipotesi, l’indennità può oggi essere determinata tra 3 e 18 mensilità. Ne deriva che i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 rischiavano di ricevere una tutela deteriore rispetto ai c.d. “nuovi assunti”, nonostante la maggiore anzianità potesse rendere più complesso il loro reinserimento nel mercato del lavoro.
La Consulta ha ritenuto che il semplice trascorrere del tempo possa giustificare discipline diverse per lavoratori assunti in periodi differenti, ma solo quando la distinzione sia ragionevole. Dopo l’eliminazione del tetto di 6 mensilità per i nuovi assunti, non risultava più adeguatamente giustificata la conservazione dello stesso limite per i lavoratori assunti anteriormente al 7 marzo 2015, soprattutto quando questi avessero maturato una lunga anzianità di servizio.
Per rimuovere la violazione costituzionale, la Corte non ha sostituito direttamente il limite di 6 mensilità con un nuovo importo massimo generale. Ha, invece, eliminato dall’art. 8 il requisito che subordinava l’aumento dell’indennità alla presenza di più di 15 dipendenti. In questo modo, anche nelle imprese di minori dimensioni, il giudice potrà riconoscere un’indennità fino a 10 mensilità quando il lavoratore abbia più di 10 anni di anzianità e fino a 14 mensilità quando l’anzianità superi i 20 anni.
L’incremento, però, non opera automaticamente. Il giudice dovrà continuare a determinare l’importo concreto considerando i criteri indicati dall’art. 8, tra cui il numero dei dipendenti, le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio, il comportamento e le condizioni delle parti. Dovranno, inoltre, essere valutati gli ulteriori parametri previsti dalla normativa, quali le dimensioni e le condizioni dell’attività, la situazione del mercato del lavoro locale e le condizioni personali del lavoratore.
La sentenza non elimina, quindi, la distinzione tra imprese sopra e sotto soglia, né introduce una tutela reintegratoria generalizzata, ma incide esclusivamente sul vincolo che impediva ai lavoratori delle imprese più piccole di accedere alle maggiorazioni già previste dalla legge per i dipendenti con maggiore anzianità. Per i “vecchi assunti” illegittimamente licenziati la forbice risarcitoria diventa così più ampia e consente una valutazione maggiormente aderente alla gravità del licenziamento e al danno concretamente prodotto.
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