I rimborsi del welfare aziendale destinati ai familiari non conviventi possono beneficiare dell’esenzione fiscale anche in assenza di convivenza, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 148/2026, applicabili anche al periodo d’imposta 2025, potrebbero rendere necessaria la correzione del modello 730/2026 per recuperare le imposte eventualmente versate su rimborsi tassati. Vediamo cosa cambia, quali spese sono interessate e quando è possibile presentare una dichiarazione integrativa.
La definizione di familiare e il suo impatto sui rimborsi welfare
I piani di welfare consentono al datore di lavoro di mettere a disposizione dei dipendenti servizi e, nei casi ammessi, rimborsi per determinate spese. Alcune prestazioni possono riguardare anche i familiari del lavoratore: è il caso, ad esempio, dei servizi di istruzione e dell’assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, nei limiti previsti dall’art. 51 del TUIR.
Per queste prestazioni, quando ricorrono tutti i requisiti di legge, il valore del servizio o del rimborso non concorre al reddito di lavoro dipendente. In pratica, quella somma non aumenta l’imponibile su cui si calcola l’IRPEF. Diventa quindi decisivo stabilire chi rientra tra i familiari ammessi: se il beneficiario viene escluso, il rimborso può perdere il trattamento di favore ed essere assoggettato a imposta.
Le disposizioni sul welfare qui esaminate individuano i beneficiari attraverso un rinvio ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR. Questo articolo disciplina le detrazioni per carichi di famiglia, ma contiene anche regole per interpretare i richiami ai familiari presenti in altre disposizioni fiscali. È questo secondo utilizzo dell’art. 12 a spiegare il collegamento tra la modifica normativa, il welfare e il 730.
Familiare beneficiario del welfare e familiare fiscalmente a carico: le differenze
Essere un familiare del lavoratore, essere fiscalmente a suo carico e dare diritto alla detrazione per carichi di famiglia sono condizioni diverse. Una disposizione può riconoscere un beneficio per un familiare anche se questi ha un proprio reddito e non dà diritto alla detrazione. Altre agevolazioni richiedono invece espressamente che il familiare sia fiscalmente a carico, oppure prevedono ulteriori condizioni, come la convivenza.
Perciò un genitore non convivente può rientrare tra i beneficiari di una prestazione di welfare senza che il lavoratore possa chiedere, per lo stesso genitore, la detrazione per carichi di famiglia. La verifica va fatta sulla singola agevolazione: il solo inserimento o mancato inserimento nel prospetto dei familiari a carico del 730 non risolve il problema.
Familiari non conviventi e welfare aziendale: cosa cambia dal 2025
Il D.Lgs. 192/2025 aveva introdotto, nella regola generale sui rinvii ai familiari dell’art. 12, il requisito della convivenza o, in alternativa, della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il vincolo poteva così incidere anche su benefici, come quelli di welfare, per i quali la norma richiama i familiari senza richiederne la condizione di soggetti fiscalmente a carico.
L’art. 1 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 elimina questo requisito dal primo periodo del comma 4-ter. Quando la norma agevolativa richiama genericamente i familiari dell’art. 12, il riferimento comprende quindi anche le persone elencate nell’art. 433 del codice civile, senza il vincolo della convivenza o degli assegni alimentari. Restano naturalmente da rispettare gli altri requisiti della specifica agevolazione.
Se, invece, la disposizione richiede che il familiare sia fiscalmente a carico, restano i limiti di reddito e, per le altre persone dell’art. 433 c.c., diverse da coniuge e figli, anche la convivenza oppure la percezione dei predetti assegni alimentari. Rimangono ferme le condizioni specifiche previste per ciascuna agevolazione.
La modifica si applica dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025 e interessa quindi anche i redditi e le spese del 2025, oggetto del 730/2026.
Detrazioni per familiari a carico: cosa resta invariato dopo la riforma
Per gli ascendenti, la detrazione prevista dall’art. 12, comma 1, lett. d), del TUIR continua a richiedere la convivenza con il contribuente. Il decreto non ripristina le detrazioni eliminate dalla legge di bilancio 2025 e non modifica le condizioni delle detrazioni per coniuge e figli.
Restano invariati anche i limiti di reddito per essere considerati fiscalmente a carico: 2.840,51 euro annui, al lordo degli oneri deducibili, elevati a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni. La condizione di familiare a carico e il diritto alla detrazione per carichi di famiglia vanno quindi verificati separatamente.
Ad esempio, chi non ha richiesto la detrazione per un genitore non convivente non deve correggere la dichiarazione per il solo effetto del D.Lgs. 148/2026. Occorre però controllare se la mancata convivenza abbia comportato l’esclusione da un diverso beneficio.
Rimborsi welfare tassati nel 2025: quando correggere il 730/2026
Il 730/2026 riguarda il periodo d’imposta 2025. Poiché il correttivo produce effetti anche su quell’anno, occorre verificare se un rimborso welfare del 2025 sia stato tassato applicando il precedente requisito della convivenza. Se l’importo è confluito nel reddito certificato nella CU 2026 e poi dichiarato nel 730, l’imposta può essere stata calcolata su una base superiore a quella corretta.
Facciamo un esempio. Si ipotizzi che un lavoratore abbia ricevuto nel 2025 un rimborso di 2.000 euro per una prestazione di assistenza ammissibile, destinata alla madre non convivente. Il datore lo ha tassato esclusivamente per l’assenza di convivenza. Se, alla luce del correttivo, il rimborso possiede tutti i requisiti per essere escluso dal reddito, i 2.000 euro non devono aumentare l’imponibile. Non si tratta di una nuova detrazione di 2.000 euro: il possibile recupero riguarda l’imposta calcolata su quella somma e va determinato riliquidando la dichiarazione.
Diverso è il caso del rimborso mai erogato perché la richiesta era stata respinta. Non c’è una somma tassata da eliminare dal reddito attraverso il 730: occorre prima verificare con il datore di lavoro se il piano consente di riesaminare la richiesta. Allo stesso modo, se il rimborso era già stato correttamente escluso dal reddito, la novità non comporta di per sé una correzione della dichiarazione.
Rimborsi welfare per il ricovero in RSA di un genitore non convivente
La risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026 riguarda il rimborso, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, delle spese 2025 per il ricovero della madre non convivente in una RSA. L’Agenzia delle Entrate riconosce la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla disposizione.
La mancata convivenza non esclude dunque, da sola, il beneficio. Questo non significa che qualsiasi rimborso per una RSA sia esente: vanno verificati i requisiti della prestazione, del beneficiario e del piano di welfare.
Se il rimborso è stato tassato per la sola assenza di convivenza, è opportuno chiedere al datore di lavoro di riesaminare il trattamento applicato e la Certificazione Unica 2026. Qualora emerga un reddito imponibile dichiarato superiore a quello dovuto, si potrà valutare la correzione del 730 sulla base della documentazione acquisita. L’interpello chiarisce il trattamento fiscale del rimborso, ma non disciplina una procedura specifica di regolarizzazione delle somme già tassate.
Rimborsi welfare per spese di istruzione: attenzione alla doppia agevolazione
Accanto al possibile recupero di imposta sui rimborsi tassati, c’è un controllo distinto: evitare che la stessa spesa benefici sia del rimborso welfare esente sia della detrazione nel 730. Questo problema non nasce dal D.Lgs. 148/2026, ma dalle regole generali sugli oneri rimasti a carico del contribuente. È utile richiamarlo perché il riesame dei rimborsi può richiedere anche un controllo sulle spese dichiarate.
La risposta n. 159 del 10 agosto 2026 riguarda proprio le spese di istruzione e ammette, alle condizioni previste, il rimborso esente anche quando il pagamento è stato effettuato dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato del dipendente. Il chiarimento riguarda chi ha pagato la spesa, non l’eliminazione del requisito della convivenza. La documentazione deve identificare il beneficiario e la prestazione e impedire duplicazioni dei rimborsi.
Ai fini della dichiarazione, il controllo riguarda la quota rimasta effettivamente a carico. Se una spesa del 2025 è stata rimborsata nello stesso anno e il rimborso non ha concorso al reddito, la parte rimborsata non può essere portata in detrazione nel 730/2026. L’eventuale quota non rimborsata resta valutabile secondo i requisiti e i limiti ordinari.
Occorre distinguere il caso in cui il rimborso arrivi in un periodo d’imposta successivo a quello della spesa già detratta. In questa situazione va verificata la disciplina degli oneri rimborsati, di regola soggetti a tassazione separata nell’anno del rimborso. Non si deve quindi concludere automaticamente che sia necessario correggere la dichiarazione dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.
Come correggere il 730/2026: dichiarazione integrativa e modello Redditi PF
La scelta dipende dall’effetto complessivo della correzione. Se emerge un maggior credito, un minor debito oppure un’imposta invariata, il contribuente può presentare il 730 integrativo a un CAF o a un professionista abilitato entro il 26 ottobre 2026, anche se il modello originario era stato inviato direttamente o tramite il sostituto d’imposta. Il termine ordinario del 25 ottobre slitta perché cade di domenica.
È possibile, in alternativa, presentare il modello Redditi PF 2026 correttivo nei termini entro il 2 novembre 2026. Questa è anche la strada da seguire quando la rettifica determina un maggior debito o un minor credito: in tale ipotesi il 730 integrativo non è utilizzabile. Occorre inoltre versare le maggiori imposte dovute e valutare interessi e sanzioni, con eventuale ravvedimento operoso.
Dopo il 2 novembre resta possibile presentare una dichiarazione integrativa con il modello Redditi PF, nei termini previsti dall’art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998. Per una dichiarazione validamente presentata nel 2026, il termine ordinario è il 31 dicembre 2031. L’invio dell’integrativa e il ravvedimento sono adempimenti distinti: il secondo serve a regolarizzare le violazioni, quando ne ricorrono le condizioni.
Rimborsi welfare e 730/2026: i documenti da verificare prima della rettifica
Prima di predisporre un nuovo modello conviene confrontare il 730 già trasmesso, la CU 2026, i documenti di spesa e le attestazioni dei rimborsi welfare. Per ogni rimborso vanno individuati l’anno di percezione, la spesa a cui si riferisce e il trattamento fiscale applicato dal datore di lavoro.
Per il lavoratore che ha ricevuto rimborsi destinati a familiari non conviventi, il primo passaggio è quindi chiedere al datore come sono stati trattati fiscalmente. Solo se il controllo evidenzia conseguenze sui dati o sulle spese del 730 occorre valutare una nuova dichiarazione. Per le correzioni a favore effettuate con il 730 integrativo, il termine da rispettare è il 26 ottobre 2026.
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