Per assumere una persona di almeno 50 anni o un disoccupato di lunga durata le agevolazioni nazionali principali sono tre. La riduzione del 50% dei contributi e dei premi INAIL dell’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 92/2012 vale in tutta Italia per chi ha almeno 50 anni ed è disoccupato da oltre 12 mesi. Non ha tetto in euro né scadenza. Il Bonus ZES 2026 rende di più ma solo a condizioni strette, già dai 35 anni; l’incentivo NASpI conta a ogni età, se al lavoratore resta indennità.
Una misura che vince sempre non c’è. Nel conto più avanti il Bonus ZES vale 12.637 euro in una srl campana con sei dipendenti e un candidato fermo da due anni. In un’azienda lombarda con quaranta dipendenti e un candidato fermo da 14 mesi non spetta, e la riduzione con l’incentivo NASpI vale 8.559 euro. Decidono sede, dimensione, età, mesi di disoccupazione e NASpI residua.
In sintesi, le tre agevolazioni in 30 secondi
- Riduzione del 50%: almeno 50 anni e disoccupazione da oltre 12 mesi; metà di contributi e premi INAIL per 12 mesi a termine o 18 a tempo indeterminato, senza tetto.
- Bonus ZES 2026: 100% dei contributi fino a 650 euro al mese per 24 mesi. Datore fino a 10 dipendenti nella ZES unica, lavoratore con 35 anni compiuti e disoccupato da almeno 24 mesi, assunto a tempo indeterminato nel 2026.
- Incentivo NASpI: il 20% della NASpI residua, ogni mese, solo a tempo pieno e indeterminato, in de minimis.
- Cumulo: la riduzione si somma a incentivo NASpI e Decontribuzione Sud; il Bonus ZES a nessuna delle due.
- Quale scegliere: dove il Bonus ZES spetta vince quasi sempre; altrove la riduzione, con l’incentivo NASpI se l’indennità non è finita.
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Se cerchi lavoro. Le tre agevolazioni vanno all’impresa che assume, non a te. Ti servono la DID, la dichiarazione di immediata disponibilità, e la data da cui il centro per l’impiego ti considera disoccupato: è il primo dato che l’impresa ti chiederà.
50%Contributi e premi INAIL per chi ha almeno 50 anni, fino a 18 mesi
650 €/meseTetto del Bonus ZES 2026, per 24 mesi
20%Della NASpI residua, ogni mese, a chi assume a tempo pieno e indeterminato
Agevolazioni per assumere over 50 e disoccupati: requisiti, importi e regime
Al candidato si chiede subito la data della DID: dice se ha passato i 12 mesi della riduzione o i 24 del Bonus ZES.
I requisiti in sintesi, con la fonte
| Voce | Riduzione del 50% | Bonus ZES 2026 | Incentivo NASpI |
|---|---|---|---|
| Lavoratore | Almeno 50 anni, disoccupato con la DID da oltre 12 mesi | 35 anni compiuti, disoccupato da almeno 24 mesi | Percettore di NASpI non licenziato nei sei mesi prima da un’impresa collegata o con gli stessi assetti proprietari |
| Datore | Incremento occupazionale netto | Fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, lavoro nella ZES unica, incremento netto ogni mese | Assume «senza esservi tenuto» |
| Contratto | Indeterminato, a termine o trasformazione, anche part time | Indeterminato, assunzioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 | Solo tempo pieno e indeterminato |
| Importo | 50% di contributi e premi INAIL, senza tetto | 100% dei contributi, INAIL esclusa, fino a 650 euro al mese | 20% della NASpI mensile residua |
| Durata | 12 mesi a termine, 18 a tempo indeterminato | Fino a 24 mesi | I mesi di NASpI residua |
| Regime di aiuto | Esenzione per categoria (GBER) | Esenzione GBER, regime SA.123242 | De minimis (aiuto di importanza minore) |
| Fonte | art. 4, c. 8-11, L. 92/2012; circ. INPS 111/2013; istruzioni INAIL del 22/12/2025 | art. 3 DL 62/2026; circ. INPS 56/2026 | art. 2, c. 10-bis, L. 92/2012; circ. INPS 175/2013 |
La tabella si può riprendere citando la fonte. Bonus Giovani e Bonus Donne 2026 hanno regole proprie, spiegate nelle guide al Bonus Giovani e al Bonus Donne e nella nostra panoramica sugli esoneri per le assunzioni del 2026.
La riduzione del 50% per chi ha almeno 50 anni: contributi e premi INAIL, senza tetto
La legge agevola l’assunzione di lavoratori «di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi» (articolo 4, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92): dal giorno del cinquantesimo compleanno si è dentro. L’età si guarda all’assunzione, e residenza e settore non contano (circolare INPS 111 del 24 luglio 2013, paragrafo 1).
Il datore versa metà dei suoi contributi per 12 mesi con il termine, anche in somministrazione; se il termine si trasforma prima che la riduzione scada, si arriva al diciottesimo mese dall’assunzione (comma 9). Con il tempo indeterminato i mesi sono 18 (comma 10). Valgono part time e proroghe; esclusi domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Senza massimale, il risparmio cresce con la retribuzione.
Vale anche sui premi INAIL, con le stesse durate (istruzioni INAIL per l’autoliquidazione 2025/2026, punto 10). La domanda è la dichiarazione delle retribuzioni, con il codice della riduzione fra quelli da H a Y della Guida; servono il DURC regolare e la dichiarazione per i benefici contributivi all’Ispettorato del lavoro. La quota INAIL dipende dal tasso: nel conto più avanti vale 551 euro nel profilo lombardo, al 2,5%, e 169 in quello campano, all’1%.
È un aiuto di Stato fuori dal de minimis. Il comma 11 rinvia ancora al regolamento 800/2008. Oggi l’INPS registra la riduzione nel Registro nazionale degli aiuti come aiuto «esente da notifica» (circolare 157/2019, allegato 1), cioè nel regolamento generale di esenzione (GBER, regolamento UE 651/2014); l’articolo 32 lo ricaviamo per corrispondenza, perché negli atti che abbiamo letto non è scritto. Valgono le condizioni del GBER: impresa non in difficoltà, nessun aiuto illegale da restituire.
Da qui l’incremento occupazionale netto, da verificare a ogni assunzione, proroga e trasformazione: più unità di lavoro anno della media dei dodici mesi precedenti, sull’intera organizzazione (circolare 111, paragrafo 3.3.1). Non pesa il posto liberato per dimissioni, invalidità, pensionamento per limiti di età, riduzione volontaria dell’orario o giusta causa. La circolare del 2013 aggiungeva decesso e giustificato motivo soggettivo, ma prudenza vuole l’elenco del GBER di oggi. Come per ogni incentivo, servono il DURC e il rispetto dei principi dell’articolo 31 del decreto legislativo 150/2015.
Bonus ZES 2026: 650 euro al mese, ma con tre condizioni insieme
L’esonero dell’articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla legge 112/2026, copre il 100% dei contributi del datore, INAIL esclusa, fino a 650 euro al mese per 24 mesi, sulle assunzioni a tempo indeterminato del 2026. Le istruzioni sono nella circolare INPS 56 del 14 maggio 2026. Servono tutte e tre:
- il datore ha fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, esclusi gli assunti con il bonus; le variazioni successive non contano;
- il lavoro si svolge in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o Umbria, qualunque siano residenza e sede legale; con il trasferimento fuori l’esonero si ferma dal mese di paga successivo;
- il lavoratore ha 35 anni compiuti ed è disoccupato da almeno 24 mesi.
Marche e Umbria ci sono dal 20 novembre 2025 (legge 171/2025): su Normattiva l’articolo 9 del decreto legge 124/2023 ne elenca ancora otto, con l’estensione in nota.
Come si contano i dieci dipendenti non è scritto. Teste o unità di lavoro anno, part time, apprendisti: la circolare 56 tace. Se l’impresa sta sotto soglia solo con il conteggio più favorevole, meglio non contarci finché l’INPS non lo scrive.
Esclusi trasformazioni, apprendistato, domestico e intermittente; il part time entra con il tetto ridotto. Niente bonus con licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi prima nella stessa unità, e revoca se nei sei mesi dopo si licenzia per motivo oggettivo il lavoratore o un collega con la stessa qualifica. L’incremento netto si verifica ogni mese, e il mese mancato è perso. La retribuzione non può scendere sotto il trattamento complessivo del CCNL più rappresentativo (articolo 7, comma 5).
Il regime SA.123242 è registrato presso la Commissione europea come aiuto dell’articolo 32 del GBER, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Le risorse sono contate: 26 milioni per il 2026, 60 per il 2027 e 34 per il 2028 (comma 8). L’INPS accoglie solo se coprono tutti i 24 mesi e si ferma se il monitoraggio fa prevedere il limite. Al 20 ottobre 2026 nessun avviso ferma le domande, e quanto resti non è pubblico.
Incentivo NASpI: il 20% dell’indennità residua, ogni mese
Il comma 10-bis dell’articolo 2 della legge 92/2012 premia chi, «senza esservi tenuto», assume a tempo pieno e indeterminato un percettore dell’indennità di disoccupazione: «per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al venti per cento dell’indennità mensile residua». Il testo dice ASpI ma vale per la NASpI (articolo 14 del decreto legislativo 22/2015); la percentuale del 20% è del 2015, e qualche tabella in rete riporta ancora quella di prima.
Per la circolare INPS 175 del 18 dicembre 2013 spetta anche trasformando un termine, se l’indennità era stata sospesa; con il part time non spetta, perché la norma dice tempo pieno. Si paga per i mesi retribuiti, mai oltre la retribuzione del mese né la NASpI residua, e cessa quando il lavoratore matura la pensione. Tiene conto del décalage, il 3% in meno al mese dal sesto mese di NASpI, dall’ottavo per chi aveva 55 anni alla domanda (articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 22/2015). L’importo esatto lo fissa la sede INPS nel piano di fruizione.
È in de minimis, il tetto agli aiuti che un’impresa unica può ricevere: 300.000 euro nell’arco di tre anni su base mobile (regolamento UE 2023/2831). Se lo fa superare, non spetta neanche in parte. Il modulo allegato alla circolare del 2013 riporta ancora massimale e periodo del vecchio regolamento; valgono quelli di oggi, e conviene sapere come si conta il plafond de minimis dell’impresa unica.
Meglio assumere chi la NASpI la incassa già. Nel 2013 e nel 2015 l’INPS ammetteva anche chi aveva solo fatto domanda; nel 2023, per un incentivo analogo, ha chiesto il percettore effettivo citando proprio questo (circolare 111/2023, nota 3). Senza un chiarimento, la linea prudente è la NASpI accolta e in pagamento.
A 24 mesi di disoccupazione l’incentivo vale quasi sempre zero, perché la NASpI dura al massimo 104 settimane (articolo 5 del decreto legislativo 22/2015): Bonus ZES e incentivo NASpI raramente si contendono lo stesso lavoratore. Pesa invece su chi ha superato l’anno di disoccupazione e ha ancora mesi di indennità.
Chi è «disoccupato» per la legge, e come si prova
Riduzione e Bonus ZES chiedono lo stato di disoccupazione. Per l’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 sono disoccupati i «soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, […] la propria immediata disponibilità»: senza DID non c’è disoccupazione. La domanda di NASpI vale come DID (articolo 21), e quella online decorre dal rilascio anche se va confermata al centro per l’impiego (pagina del Ministero del Lavoro sulla DID). Lo stato si sospende soltanto con un contratto fino a sei mesi. Resta a chi ha un reddito con imposta lorda entro le detrazioni dell’articolo 13 del TUIR (articolo 4, comma 15-quater, del decreto legge 4/2019).
I mesi si contano in giorni, dal rilascio della DID al giorno prima della revoca, esclusi quelli di sospensione, fra cui il primo e l’ultimo giorno di ogni rapporto (circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019). «Oltre dodici mesi» si legge in due modi: «almeno 13 mesi» per l’INPS nel 2013 (circolare 111, paragrafo 4), «365 giorni più 1 giorno» per l’ANPAL. I 24 mesi del Bonus ZES nessuna fonte li traduce in giorni. Per prudenza conviene farsi dare dal centro per l’impiego l’anzianità in giorni e assumere con 13 mesi pieni per la riduzione, qualche giorno oltre i 24 per il bonus.
Disoccupato non vuol dire «privo di impiego». Bonus Giovani e Bonus Donne chiedono di essere privi di impiego regolarmente retribuito (decreto ministeriale 17 ottobre 2017): per noi la DID non serve, ed è una lettura dei testi che l’INPS non scrive in questi termini.
Che cosa si somma e che cosa no
Il Bonus ZES «non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente» (articolo 3, comma 9), e la circolare 56 esclude anche l’incentivo NASpI. Le due misure della legge 92/2012 si sommano fra loro.
| Con | Riduzione del 50% | Bonus ZES 2026 | Incentivo NASpI |
|---|---|---|---|
| Riduzione del 50% | Stessa misura | No: art. 3, c. 9, DL 62/2026, che non nomina la legge 92/2012 ma per nostra lettura la comprende | Sì: circ. 175/2013, par. 5 e nota 5 |
| Bonus ZES 2026 | No | Stessa misura | No: circ. 56/2026, par. 9 |
| Incentivo NASpI | Sì | No | Stessa misura |
| Decontribuzione Sud PMI | Sì, sulla contribuzione che resta: circ. 32/2025, par. 6 | No, per tutti i 24 mesi: circ. 56/2026, par. 9 | Sì: circ. 32/2025, par. 6 |
| Bonus Giovani o Bonus Donne 2026 | No: stessa clausola del DL 62/2026 | No | No: circ. 55 e 57/2026, par. 9 |
| Maggiorazione del costo del lavoro in deduzione | Sì per nostra lettura, nessun divieto | Sì, «senza alcuna riduzione» | Sì per nostra lettura |
Sopra la riduzione la Decontribuzione Sud si applica «in via residuale», dopo l’abbattimento (circolare INPS 32 del 30 gennaio 2025, paragrafo 6). Per chi è assunto nel 2026 parte nel 2027, con il 20% dei contributi fino a 125 euro al mese, solo per le PMI delle otto regioni della legge 207/2024, senza Marche e Umbria.
Cambiare strada si può: per passare dalla riduzione al bonus su un assunto del 2026 si restituisce quanto già fruito, con flussi di regolarizzazione «senza l’aggravio delle sanzioni civili» (messaggio INPS 1968 dell’11 giugno 2026). Sugli stessi costi salariali il totale degli aiuti, de minimis compreso, deve restare entro il 50% dell’articolo 32 del GBER.
Quale conviene: il conto su due imprese e due candidati
Le ipotesi: assunzione a tempo pieno e indeterminato il 2 novembre 2026, novembre contato intero, conto su 24 mesi, tredicesima a dicembre e quattordicesima a luglio, con i ratei maturati dall’assunzione; contributi del datore al 30%, riducibili per il 29,70% perché lo 0,30% della formazione continua resta dovuto (per la riduzione la circolare non elenca le voci: è la lettura prudente); società di capitali in utile, IRES al 24%, IRAP ordinaria del 2026 secondo le tabelle regionali del Dipartimento delle Finanze: 4,97% in Campania, 3,9% in Lombardia. Retribuzioni, tassi INAIL e NASpI sono ipotesi: l’aliquota vera si legge sul cedolino. Gli importi sono arrotondati all’euro e i totali sono calcolati sui centesimi.
Profilo A. Srl in Campania con 6 dipendenti, CCNL Terziario, 5° livello, 1.700 euro per 14 mensilità, INAIL all’1%. Il candidato ha 52 anni e la DID, rilasciata con la domanda di NASpI, ha 24 mesi pieni: la NASpI è finita, l’incentivo vale zero.
| Combinazione | Valore | Dopo IRES e IRAP |
|---|---|---|
| Bonus ZES da solo | 12.637 | 8.976 |
| Riduzione del 50% (5.007 di contributi, 169 di INAIL) e Decontribuzione Sud dal 2027 sul residuo | 6.667 | 4.736 |
| Come sopra, con la Decontribuzione sui contributi interi | 7.435 | 5.281 |
| Riduzione del 50% da sola, per esempio con il plafond de minimis pieno | 5.176 | 3.676 |
Il Bonus ZES, il 19,2% del costo del lavoro dei 24 mesi (retribuzione con i ratei, contributi, INAIL e TFR), vale fra 5.202 e 5.970 euro più dell’alternativa. Nei mesi di tredicesima e quattordicesima i contributi superano il tetto mensile e consideriamo persa l’eccedenza, perché la circolare non dice se si recupera (se sì, 13.548 euro). La riduzione lo supererebbe solo sopra 4.303 euro di retribuzione mensile circa, 5.124 in Marche e Umbria, dove la Decontribuzione non c’è.
Profilo B. Srl in Lombardia con 40 dipendenti, CCNL Metalmeccanica industria, livello C3, 2.300 euro per 13 mensilità, INAIL al 2,5%. Il candidato ha 54 anni, è stato licenziato ad agosto 2025 dopo quattro anni e prende la NASpI dal 1° settembre 2025 per 104 settimane, 1.293 euro al mese all’inizio, calcolati su una retribuzione di riferimento di 2.300 euro (parametri della circolare INPS 25/2025). All’assunzione è disoccupato da 14 mesi e gli restano 10 mesi di indennità.
| Combinazione | Valore | Dopo IRES e IRAP |
|---|---|---|
| Riduzione del 50% (6.546 di contributi, 551 di INAIL) e incentivo NASpI, 24 mesi | 8.559 | 6.171 |
| Riduzione del 50% da sola, se la NASpI non è in pagamento o con il part time | 7.097 | 5.117 |
| Solo incentivo NASpI, per esempio senza incremento occupazionale | 1.461 | 1.054 |
| Bonus ZES | Non spetta: Lombardia, 40 dipendenti, 14 mesi | Non spetta |
I 1.461 euro dell’incentivo NASpI vanno da 181 a 111 euro al mese, con il décalage calcolato sull’importo iniziale; sul mese precedente sarebbero 1.669. Le circolari non dicono quale metodo valga, e usiamo il più basso. Gli aiuti restano sotto il 12% dei costi salariali, lontani dal 50%.
La nostra lettura: dove il Bonus ZES spetta conviene quasi sempre, perché 650 euro per 24 mesi battono il 50% per 18 mesi fino a retribuzioni alte. Dove non spetta, la strada è la riduzione, con l’incentivo NASpI se c’è ancora indennità e il contratto è a tempo pieno. Con le ipotesi del profilo A (14 mensilità, INAIL all’1%) il conto si ribalta sopra i 4.300 euro al mese circa (5.100 in Marche e Umbria), o se l’INPS smette di accogliere domande.
Come si contabilizzano e come si tassano le tre agevolazioni
In contabilità la differenza la fa l’incentivo NASpI, che è un contributo; le altre due sono minori costi.
| Tema | Riduzione del 50% e Bonus ZES | Incentivo NASpI |
|---|---|---|
| Bilancio | Oneri sociali in B9b al netto, come per la fiscalizzazione (OIC 12, par. 68) | Contributo in conto esercizio in A5 con il costo pieno in B9 (OIC 12, par. 56), rilevato dopo l’autorizzazione con il codice 8D, oppure B9b al netto: preferiamo la prima, con una riga in nota integrativa |
| IRES | Il minor costo alza il reddito di pari importo | Ricavo (art. 85, c. 1, lett. h, TUIR): stesso effetto |
| IRAP | Sul tempo indeterminato il costo del personale si deduce per intero (art. 11, c. 4-octies, D.Lgs. 446/1997): meno costo, base più alta; sul termine la riduzione INPS è neutra, quella INAIL no | Concorre al valore della produzione (art. 5, c. 3, D.Lgs. 446/1997) |
| Ritenuta del 4% | No: non c’è un pagamento | No, nella nostra lettura: l’art. 28 del DPR 600/1973 riguarda i contributi «corrisposti», qui si conguaglia |
Il numero da mettere nel piano: per una società di capitali in utile 1 euro di agevolazione su un tempo indeterminato vale 72,1 centesimi in Lombardia e 71 in Campania: 1 meno il 24% di IRES e l’IRAP regionale, il 3,9% in Lombardia e il 4,97% in Campania. L’imprenditore individuale, che non paga l’IRAP (legge 234/2021, articolo 1, comma 8), tiene 1 meno la sua aliquota marginale IRPEF. Il passaggio da lordo a netto è nella nostra analisi su quanto vale davvero un esonero contributivo.
Si aggiunge la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione (articolo 4 del decreto legislativo 216/2023, esteso fino al 2027 dalla legge 207/2024, comma 399): il 30% del costo dei nuovi assunti a tempo indeterminato molto svantaggiati, come i nostri due candidati. Vale per IRES e IRPEF se l’organico cresce e nei limiti dell’aumento del costo del personale; solo nell’anno dell’assunzione, nella nostra lettura della circolare dell’Agenzia delle Entrate 1/E del 2025, che parla di «nuove assunzioni effettuate nel periodo agevolato» ma non lo scrive espressamente; si calcola sul costo già ridotto. Con l’assunzione del 2 novembre sono 317 euro di IRES con il Bonus ZES e 355 con la riduzione nel profilo A, 444 nel B, e arrivano con il saldo. Dal 2027 la regola è nell’articolo 104 del decreto legislativo 117/2026.
Come si chiede ciascuna agevolazione, e quando
Tre canali diversi, e i codici finiscono tutti nell’UniEmens, la denuncia contributiva mensile all’INPS.
| Misura | Dove | Quando | UniEmens |
|---|---|---|---|
| Riduzione del 50% | Modulo «92-2012» nel Cassetto previdenziale aziende; per l’INAIL la dichiarazione delle retribuzioni | Prima della denuncia in cui si espone; esito formale entro il giorno dopo, controlli a posteriori (circ. 111/2013, par. 5) | Codice autorizzazione 2H, TipoContribuzione 55; L431, restituzione M431 |
| Bonus ZES 2026 | Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), sezione «Bonus ZES 2026», con SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 o CNS | Prima o dopo l’assunzione; se prima, 10 giorni perentori per assumere e inviare l’UniLav con dati identici (circ. 56/2026, par. 10) | Causale EZE1 con il protocollo; L637 e L638 sono i codici DM2013 che ricostruisce l’INPS (msg 1968/2026) |
| Incentivo NASpI | Funzione «Contatti» del Cassetto previdenziale, oggetto «L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)», con la dichiarazione de minimis | Subito dopo l’assunzione: il codice 8D arriva dopo la dichiarazione, con il piano di fruizione (circ. 175/2013, par. 6.1 e 7) | Elemento Incentivo, tipo ASPI, ente H00 (L434 e L435 sono i codici DM2013 dell’INPS); restituzione M303 |
Chi ha assunto con il Bonus ZES a inizio 2026 ha una scadenza vicina: gli arretrati da gennaio si recuperano «esclusivamente» nei flussi di competenza luglio, agosto e settembre 2026 (messaggio 1968). Il flusso di settembre si trasmette entro fine ottobre.
Dal 1° dicembre si pubblica prima di assumere. Per le assunzioni dal 1° dicembre 2026 i benefici contributivi richiedono la posizione pubblicata sul SIISL, la piattaforma del Ministero del Lavoro, prima dell’assunzione o lo stesso giorno, con l’identificativo in UniEmens. Fino al 30 novembre è facoltativa. Lo prevede il decreto ministeriale 134 del 5 ottobre 2026, firmato e trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, secondo il comunicato del Ministero del Lavoro dell’8 ottobre: al 20 ottobre il testo non è pubblicato e mancano le istruzioni INPS. Per l’incentivo NASpI, che è un contributo economico, l’obbligo è incerto: conviene pubblicare comunque.
Le altre strade per assumere un disoccupato maturo
Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro. Chi assume un percettore a tempo indeterminato, anche in apprendistato, non versa i contributi fino a 8.000 euro l’anno per 12 mesi, a termine il 50% fino a 4.000 euro (articolo 10 del decreto legge 48/2023). Servono l’offerta sul SIISL e il lavoratore già percettore; è in de minimis, non si somma ad altri esoneri e va restituito se si licenzia nei 24 mesi senza giusta causa o giustificato motivo.
Apprendistato professionalizzante a qualsiasi età per chi prende la NASpI. È aperto ai «lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione» (articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 81/2015), con la NASpI già accolta (circolare INPS 108/2018). Le aliquote restano ridotte per tutta la formazione, ma alla fine niente recesso libero né anno di agevolazione in più. Nessuna fonte dice se all’apprendistato si sommano l’incentivo NASpI o la riduzione.
Per le persone con disabilità c’è l’incentivo dell’articolo 13 della legge 68/1999, che non si somma al Bonus ZES. E le Regioni aggiungono contributi a fondo perduto, con cumulo deciso dal singolo avviso: quelli aperti sono nella panoramica dei bandi a fondo perduto attivi questo mese.
Dove si inciampa: età, DID, organico e cumulo
| Errore | La regola | Quanto costa |
|---|---|---|
| Assumere con la riduzione a 49 anni e 11 mesi | Età «non inferiore a cinquanta anni» all’assunzione. Con il compleanno vicino, la circolare 111 (par. 2.1.5) ammette fino a 18 mesi sulla trasformazione di un termine non agevolato, se allora il lavoratore ha 50 anni, avrebbe oltre 12 mesi di disoccupazione e non ha diritto di precedenza | 7.097 euro nel profilo B, da restituire con le sanzioni civili |
| Scambiare «senza lavoro» per «disoccupato» | Senza DID lo stato non c’è | 5.176 euro nel profilo A, 7.097 nel B; 12.637 di Bonus ZES |
| Contare male i 10 dipendenti | Mese di assunzione, senza gli assunti con il bonus; il metodo non è scritto | 12.637 euro revocati nel profilo A; oppure, contando anche il nuovo assunto, rinunciare a oltre 5.000 euro |
| Sommare il Bonus ZES ad altro, o non sommare il resto | Bonus ZES da solo; riduzione con incentivo NASpI e Decontribuzione | Revoca del bonus; 1.461 euro persi nel profilo B, da 1.492 a 2.260 nell’A |
| Impostare la pratica sulla legge 407/1990 | Benefici soppressi per le assunzioni dal 1° gennaio 2015 (art. 1, c. 121, L. 190/2014) | Una domanda su una norma che non c’è più |
Un caso di scuola: il mese di attesa che vale 5.000 euro
Il caso è dimostrativo, costruito solo con le regole. Una srl di servizi in Campania con 9 dipendenti vuole assumere a tempo pieno e indeterminato un candidato di 53 anni, con i numeri del profilo A. Il candidato ha chiuso la sua attività di commerciante a settembre 2024 e non ha mai preso la NASpI; nel curriculum scrive «fuori dal lavoro da due anni».
Decide l’attestazione del centro per l’impiego, non il curriculum: la DID online è del 2 dicembre 2024. Il 2 novembre 2026 l’anzianità è di 23 mesi, quindi la riduzione spetta e il Bonus ZES no; il 3 dicembre i 24 mesi sono passati, con un giorno di margine. I dipendenti restano 9 con qualunque conteggio.
Assunzione il 2 novembre, con la riduzione per 18 mesi e la Decontribuzione dal 2027: fra 6.767 e 7.535 euro fino a novembre 2028, fra 4.807 e 5.352 netti. Assunzione il 3 dicembre, con il Bonus ZES fino a novembre 2028: 12.595 euro, 8.946 netti, dicembre contato intero. Aspettare un mese vale fra 5.060 e 5.827 euro.
Le condizioni della seconda strada: posizione sul SIISL prima di assumere; istanza sul Portale delle Agevolazioni e UniLav entro 10 giorni; nessun licenziamento per motivo oggettivo nei sei mesi prima nella stessa unità; retribuzione non sotto il CCNL; nessun avviso INPS di stop. Se l’istanza non fosse accolta, resta la prima strada anche assumendo a dicembre.
Che cosa resta dal 1° gennaio 2027
Riduzione del 50% e incentivo NASpI sono strutturali: nessuna finestra annuale né limite di spesa, valgono anche nel 2027. Il Bonus ZES copre le assunzioni fino al 31 dicembre 2026, e chi assume entro quella data lo usa per i suoi 24 mesi. Per il 2027 decide la legge di bilancio, non presentata al 20 ottobre 2026. Il Documento programmatico di bilancio non annuncia misure nuove per chi assume persone mature o disoccupate, e anche la Decontribuzione Sud 2027 può cambiare. Seguiamo la manovra nel nostro punto aggiornato sulla legge di bilancio 2027. Per i consulenti: il GBER si applica fino al 31 dicembre 2026, con sei mesi di coda per i regimi esentati, e il successore non è adottato. La riduzione non scade con il regolamento, ma le regole europee per il 2027 restano da scrivere.
Non confonderlo con: credito d’imposta, Decontribuzione Sud e altri bonus
| Misura | Che cos’è | La differenza che conta |
|---|---|---|
| Credito d’imposta ZES Unica | Credito d’imposta sugli investimenti nella ZES unica | Riguarda gli investimenti, non i contributi dei dipendenti |
| Decontribuzione Sud PMI | Sgravio in de minimis sui dipendenti a tempo indeterminato delle PMI | Otto regioni; si somma alla riduzione, non al Bonus ZES |
| Bonus Giovani 2026 | Esonero del decreto legge 62/2026 per chi assume giovani sotto i 35 anni senza impiego regolarmente retribuito da tempo o in altra condizione di svantaggio | Vale per le assunzioni fino al 31 dicembre 2026; non si somma alla riduzione né all’incentivo NASpI |
| Bonus Donne 2026 | Esonero del decreto legge 62/2026 per chi assume donne prive di impiego regolarmente retribuito | Una candidata con 50 anni compiuti e senza impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi può portare il Bonus Donne per 24 mesi; non si somma alla riduzione né all’incentivo NASpI |
| Bonus ZES del decreto Coesione | Esonero dell’articolo 24 del decreto legge 60/2024, assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 | Dal 1° ottobre 2026 non si chiede più (messaggio INPS 2451/2026) |
Domande frequenti sulle agevolazioni per assumere over 50 e disoccupati
Un lavoratore che ha appena compiuto 50 anni dà diritto alla riduzione del 50%?
Sì, se è disoccupato con la DID da oltre 12 mesi: la legge dice «non inferiore a cinquanta anni». Qualche bando regionale usa un’altra soglia: l’avviso siciliano dell’IRFIS, che trattiamo nella guida agli incentivi per le assunzioni in Sicilia, chiede un’«età superiore a 50 anni».
Senza DID, dopo due anni senza lavoro, spetta la riduzione o il Bonus ZES?
No: entrambe chiedono lo stato di disoccupazione, che nasce con la DID e si conta dal rilascio; se la rilascia oggi, i 12 mesi partono da oggi. Per una candidata si può valutare il Bonus Donne, che guarda all’assenza di impiego regolarmente retribuito e, nella nostra lettura dei testi, non alla DID.
L’incentivo NASpI spetta anche con il part time o il contratto a termine?
No, solo a tempo pieno e indeterminato, anche per trasformazione: con part time o termine resta la riduzione, se il lavoratore ha almeno 50 anni ed è disoccupato da oltre 12 mesi.
Con 10 dipendenti in forza posso avere il Bonus ZES sull’undicesimo?
Sì: il limite si verifica nel mese di assunzione senza contare chi viene assunto con il bonus. Teste o unità di lavoro anno, l’INPS non l’ha detto: con l’organico al limite conviene contare per teste.
La riduzione del 50% consuma il plafond de minimis?
No, è un aiuto in esenzione registrato dall’INPS nel Registro nazionale degli aiuti. Lo consumano l’incentivo NASpI e la Decontribuzione Sud: prima va guardata la visura degli aiuti dell’impresa.
Il contributo NASpI è tassato?
Sì: concorre al reddito come contributo in conto esercizio e al valore della produzione IRAP. La ritenuta del 4% non si applica, nella nostra lettura, perché l’importo si recupera a conguaglio.
Ho assunto nel 2026 con la riduzione del 50%: posso passare al Bonus ZES?
Sì, se ci sono i requisiti del bonus: si restituisce la riduzione con flussi di regolarizzazione senza sanzioni civili. Prima conviene rifare il conto.
Se assumo a gennaio 2027, quali di queste agevolazioni restano?
Restano la riduzione del 50% e l’incentivo NASpI, che non hanno scadenza annuale; per la riduzione la compatibilità europea dopo il 30 giugno 2027 dipende dal nuovo GBER, non ancora adottato. Il Bonus ZES vale solo per chi è assunto entro il 31 dicembre 2026; sul 2027 decide la legge di bilancio, non ancora presentata al 20 ottobre 2026.
Come procedere se hai già un candidato
Cinque dati decidono la strada: DID con l’anzianità in giorni, età e NASpI residua del candidato; sede di lavoro e dipendenti nel mese di assunzione. Da lì rifacciamo il conto sul tuo organico nella consulenza del lavoro su assunzioni e costo del personale. Se c’è un investimento da finanziare, i nostri simulatori per bandi e incentivi confrontano il profilo dell’impresa con i requisiti delle misure.
Hai un candidato maturo o fermo da tempo e devi decidere come assumerlo? Compila il form in alto alla pagina: noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo e, prima della domanda all’INPS, mettiamo a confronto con te le tre agevolazioni sui tuoi dati.
Fonti ufficiali, lette il 20 ottobre 2026: legge 92/2012, articolo 4 e articolo 2, su Normattiva; circolari INPS 111/2013 e 175/2013; istruzioni INAIL 2025/2026; articolo 3 del decreto legge 62/2026; circolare INPS 56/2026. Gli altri atti sono linkati nel testo; i conti sono esempi con ipotesi dichiarate.
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