#Finsubito news – casa donata e bonus fiscale


Rientro ricercatori in Italia: una casa ricevuta in donazione non dà diritto a prolungare il bonus fiscale per docenti e ricercatori. Con la risposta a interpello n. 190 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’estensione collegata al possesso di un immobile residenziale richiede un acquisto a titolo oneroso. La donazione è invece un trasferimento gratuito e non soddisfa, nel caso esaminato, il requisito previsto dall’articolo 44, comma 3-ter, del decreto-legge 78/2010.

Il chiarimento interessa i ricercatori e docenti che sono rientrati dall’estero e già beneficiano del regime agevolato. Il problema non è ottenere automaticamente il bonus iniziale, ma prolungarne la durata grazie all’acquisto di una casa in Italia. Nel caso affrontato dall’Agenzia, il contribuente aveva ricevuto un immobile ancora da completare, sostenendo successivamente spese per renderlo abitabile: nemmeno questi lavori trasformano la donazione in una compravendita. Occorre quindi distinguere i requisiti originari dell’agevolazione da quelli per gli anni aggiuntivi.

Casa donata: cosa dice l’Agenzia

La risposta a interpello 190/2026 dell’Agenzia delle Entrate affronta una domanda specifica: un ricercatore già rientrato fiscalmente in Italia può ottenere l’allungamento del periodo agevolato se è diventato proprietario di un’abitazione tramite donazione? L’Amministrazione risponde di no, perché il presupposto deve essere interpretato nel senso di un trasferimento oneroso dell’unità abitativa, e non di un acquisto gratuito.

Il contribuente riteneva che la formulazione della legge, riferendosi alla proprietà dell’immobile, potesse comprendere anche la donazione. La soluzione dell’Agenzia è diversa: il requisito della casa, nella disciplina che consente il prolungamento, va letto in coerenza con i chiarimenti già resi per il precedente regime dei lavoratori impatriati, caratterizzato da disposizioni comparabili. Il fine della norma è favorire il radicamento economico del beneficiario in Italia, e la donazione non costituisce il tipo di acquisto richiesto dall’interpretazione fiscale.

La risposta riguarda l’estensione del regime, non accerta nuovamente la spettanza dell’agevolazione ordinaria già utilizzata dall’interessato. Non significa neppure che possedere una casa donata faccia perdere automaticamente i benefici fiscali maturati in precedenza: la questione è se tale immobile possa giustificare il periodo di fruizione aggiuntivo. Per valutare una posizione concreta devono essere ricostruiti il trasferimento della residenza, la data di acquisizione e il titolo giuridico della proprietà.

Quanto dura il bonus ricercatori

L’articolo 44 del decreto-legge 78/2010 disciplina gli incentivi per docenti e ricercatori che, dopo un’attività documentata di ricerca o docenza all’estero e nel rispetto degli altri presupposti normativi, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere l’attività. Il regime può escludere dalla formazione del reddito imponibile il 90% dei compensi derivanti dall’attività agevolata, lasciando imponibile il restante 10%. Non è una detrazione dall’imposta già calcolata e non si applica indistintamente a ogni reddito posseduto dal contribuente.

La durata ordinaria, nei termini previsti dal comma 3, comprende l’anno in cui viene acquisita la residenza fiscale italiana e i cinque periodi d’imposta successivi, purché siano rispettate le condizioni del regime. Per i soggetti che hanno trasferito la residenza dal periodo d’imposta 2020, il comma 3-ter prevede, in presenza di requisiti aggiuntivi, una durata più estesa. Nel caso del requisito immobiliare richiamato dall’interpello, il beneficio può coprire l’anno del trasferimento e i sette periodi d’imposta successivi.

Espresse in periodi d’imposta complessivi, queste due durate corrispondono rispettivamente a sei anni nella forma ordinaria e otto anni nell’estensione qui considerata. È importante indicare esattamente l’anno in cui la persona è diventata fiscalmente residente, e non soltanto quello in cui ha fisicamente varcato il confine o firmato un contratto. Per distinguere i criteri di residenza e domicilio, si può leggere il nostro approfondimento sulle regole della residenza fiscale delle persone fisiche.

Quale acquisto permette la proroga

Il requisito dell’immobile richiede che il docente o ricercatore diventi proprietario di almeno una unità immobiliare residenziale situata in Italia dopo il trasferimento della residenza oppure nei dodici mesi precedenti, nei termini stabiliti dalla disciplina applicabile. La norma prende in considerazione, secondo i casi, anche un acquisto effettuato da determinati familiari. La verifica pratica deve comunque concentrarsi sul titolo di acquisizione, sulla proprietà e sulle condizioni soggettive dell’agevolazione.

L’interpretazione dell’Agenzia richiede un acquisto a titolo oneroso, ossia con una controprestazione economica, e non la semplice disponibilità gratuita dell’immobile. Una compravendita è il caso più immediato; non è invece sufficiente che la persona diventi proprietaria mediante donazione. La risposta richiama inoltre la necessità di considerare il diritto di piena proprietà e non di confondere automaticamente con tale situazione la sola nuda proprietà o un usufrutto, sui quali la prassi ha espresso limitazioni.

Situazione Effetto sul requisito immobiliare
Acquisto oneroso di abitazione residenziale in Italia Può soddisfarlo, se ricorrono anche tutti gli altri requisiti
Immobile ricevuto in donazione Non basta per ottenere la proroga, secondo la risposta 190/2026
Casa donata allo stato grezzo, poi completata I lavori non trasformano il titolo gratuito in acquisto oneroso
Solo usufrutto o sola nuda proprietà Non equipararli automaticamente all’acquisto della piena proprietà
Proprietà già esistente prima del trasferimento Controllare il limite temporale previsto dalla norma e le altre condizioni

Un altro punto da non confondere riguarda le agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa, che hanno una disciplina autonoma. Per esempio, le regole sul credito d’imposta per il riacquisto della prima casa rispondono a un diverso intento e non determinano, da sole, se una persona possa prolungare il regime agevolato per il rientro dei ricercatori. Ogni beneficio ha presupposti, termini ed effetti propri.

Il caso: casa grezza e donazione

Il ricercatore protagonista dell’interpello aveva trasferito la propria residenza in Italia nel dicembre 2020, dichiarando di beneficiare degli incentivi a partire dal periodo d’imposta 2021. Dopo il rientro aveva ricevuto in donazione un immobile non ancora ultimato, allo stato grezzo. Aveva quindi sostenuto lavori di finitura per renderlo abitabile e vi aveva stabilito la propria dimora abituale nel giugno 2022.

Questa sequenza porta a due verifiche separate. La prima è se il contribuente possiede i requisiti del bonus ricercatori per le annualità ordinarie. La seconda è se la casa ricevuta e completata soddisfi la condizione per aggiungere i due periodi d’imposta legati al requisito immobiliare. La risposta dell’Agenzia è negativa per il secondo punto: ristrutturare o ultimare una casa donata non cambia il fatto che la proprietà sia stata ottenuta gratuitamente.

La precisazione evita un errore frequente nelle valutazioni fiscali: confondere le spese sostenute successivamente sull’immobile con il corrispettivo per acquisirne la proprietà. Le spese di finitura possono essere effettive e rilevanti sotto altri aspetti, ma nel caso esaminato non costituiscono il prezzo per l’acquisto dell’unità abitativa. La casa può essere la dimora abituale del ricercatore senza per questo soddisfare il diverso requisito di acquisto oneroso richiesto per la proroga.

Non è corretto, inoltre, dedurre dalla risposta che qualsiasi costruzione su un terreno di proprietà debba essere trattata sempre allo stesso modo. L’interpello riguarda una donazione di immobile seguita da lavori di finitura; eventuali fattispecie di acquisto originario o costruzione ex novo richiedono una verifica giuridica distinta. Il principio certo illustrato dall’Agenzia è il mancato riconoscimento dell’estensione per la donazione descritta nell’istanza.

Quali documenti conviene controllare

Per chi ha già utilizzato il regime e intende estenderlo, la verifica deve cominciare dall’anno di effettiva acquisizione della residenza fiscale italiana, dai periodi d’imposta agevolati e dalle condizioni della norma applicabile al proprio rientro. Non basta assumere che il trasferimento materiale coincida sempre con l’inizio del periodo agevolato: l’inquadramento fiscale è un fatto che richiede valutazione e documentazione.

Il secondo gruppo di documenti riguarda la casa: atto notarile di compravendita o donazione, data di acquisto, titolarità e tipo di diritto acquistato, destinazione residenziale e rapporti con eventuali familiari che hanno effettuato l’operazione. Per un immobile ricevuto in donazione bisogna tenere ben distinto il trasferimento della proprietà dalle spese sostenute per completare lavori edilizi o per stabilirvi la propria residenza anagrafica.

Il terzo controllo riguarda la corretta applicazione della detassazione ai compensi derivanti dalla ricerca o docenza in Italia. È utile recuperare la documentazione del lavoro all’estero, il rientro, le certificazioni dei redditi e i prospetti fiscali già applicati. La risposta 190/2026 non certifica automaticamente i requisiti del singolo contribuente: è un chiarimento interpretativo, mentre la spettanza in concreto dipende dai fatti e dalla posizione personale.

Se la proroga è stata già applicata sulla base di una casa donata, prima di presentare dichiarazioni successive conviene far ricostruire annualità e modalità di tassazione a un professionista che conosca il regime. La misura degli eventuali effetti fiscali non può essere determinata senza vedere redditi, anni interessati e documentazione. Il chiarimento non impone di per sé una procedura identica per tutti i ricercatori rientrati.

FAQ sulla proroga del bonus

Una casa ricevuta in donazione dà diritto agli anni aggiuntivi? No, secondo la risposta 190/2026: nel caso esaminato l’Agenzia richiede un acquisto a titolo oneroso, e la donazione non è sufficiente a prorogare il regime ricercatori.

Se ristrutturo la casa donata cambia qualcosa? Il fatto di completarla, renderla abitabile e utilizzarla come dimora abituale non trasforma l’acquisizione gratuita in una compravendita. Le spese di finitura non realizzano il requisito dell’acquisto oneroso.

Chi non può prorogare perde anche il bonus già ottenuto? Non automaticamente. L’interpello tratta il presupposto dell’estensione, non accerta nuovamente tutti i requisiti dell’agevolazione ordinaria. Occorre distinguere le annualità iniziali da quelle che si intende aggiungere.

Quanti anni dura normalmente il bonus ricercatori? Nella disciplina illustrata dall’Agenzia comprende l’anno di trasferimento della residenza fiscale e i cinque periodi d’imposta successivi, con possibile estensione, nelle condizioni previste, all’anno del trasferimento e ai sette successivi.

Il riferimento ufficiale è la risposta a interpello n. 190 del 23 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate, sull’articolo 44, comma 3-ter, del decreto-legge 78/2010. Il chiarimento riguarda specificamente l’immobile ricevuto per donazione e la mancata estensione del periodo agevolato; prima di applicarlo a casi differenti è necessario verificare la disciplina e la situazione del contribuente interessato.

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